Provincia di Forlì-Cesena  
       Comune di Cesena  
    

A Cesena l'ultimo bando per l'apertura di chioschi di piadina uscì a febbraio 2001 ed i requisiti erano i seguenti:

   1) le generalità complete del richiedente, il codice fiscale o la partita IVA;
  
2) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui al D.Lgs. 114/98;
  
3) la dichiarazione dell’iscrizione al SAB (
somministrazione di alimenti e bevande) con
       l’indicazione della Camera di Commercio, la data ed il numero di iscrizione;
  
4) l’area di riferimento del chiosco;
  
5) un progetto di massima del chiosco indicante la tipologia della struttura nonché
       l’ingombro dell’area.

  

Regolamento per le attività commerciali e/o artigianali
esercitate in chioschi.

(Approvato dal C.C. con delibera n. 169 del 30/07/01
e riscontrato dal CO.RE.CO con prot. 8311 il 24/08/01)

INDICE GENERALE

Sezione 1 - Prescrizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Autorizzazione edilizia
Art. 3 - Concessione di suolo pubblico
Art. 4 - Autorizzazione sanitaria
Art. 5 - Parere preliminare per i nuovi chioschi
Art. 6 - Norma transitoria per i chioschi esistenti

Sezione 2 - Produzione e vendita di piadina romagnola e gastronomia

Art. 7 - Esercizio dell’attività

Art. 8 - Requisiti igienico sanitari ed edilizi dei chioschi

Art. 9 - Tipologie dei chioschi

Art. 10 - Deroghe per i chioschi esistenti

Art. 11 - Nuovi insediamenti

Sezione 3 - Vendita di prodotti alimentari e bevande

Art. 12 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività

Art. 13 - Norme igienico sanitarie  ed edilizie

Art. 14 - Tipologie dei chioschi

Art. 15 - Nuovi insediamenti

Sezione 4 - Somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande

Art. 16 Autorizzazione all’esercizio dell’attività

Art. 17 Norme igienico sanitarie ed edilizie

Art. 18 Tipologie dei chioschi

Art. 19 Prescrizioni generali

Art. 20 Norme igienico sanitarie ed edilizie

Art. 21 Nuovi insediamenti

Sezione 5 - Vendita e consumo di frutta e verdura

Sezione 6 - Vendita fiori e libri usati

Sezione 7 - Divieti, sanzioni e revoche

Art. 26 - Divieti, sanzioni e revoche

Note

 

Sezione 1

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità

1) Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e artigianali di cui alla L. n. 443/85, al D.Lgs. n. 114/98, alla L.R. n.12/99 e alla L. n. 287/91, quando queste vengono esercitate in chioschi in aree pubbliche o private, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.
Si definiscono chioschi quelle “installazioni precarie a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati, ma non fissati, al suolo”.
Il presente regolamento disciplina altresì le caratteristiche igienico-sanitarie ed edilizie delle strutture e la loro collocazione.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

   a) produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia;

   b)  vendita di prodotti alimentari e bevande;

   c)  somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;

   d)  vendita e consumo di frutta e verdura;

   e)  vendita di fiori;

   f)   vendita libri usati.

Alle attività sopra elencate e per i generi ad esse connesse è consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare.

2) L’attività di cui alla lett. a), b), c), d), e) e f) possono essere svolte in chioschi ubicati in aree private e/o pubbliche, salvo il possesso dei requisiti professionali relativi al titolare dell’attività se richiesti ai sensi delle varie discipline di riferimento, nonché dell’autorizzazione edilizia, della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e dell’autorizzazione sanitaria, se prevista, come descritto ai successivi art. 2, 3 e 4.
E’ ovviamente necessaria altresì, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività di tipo commerciale, l’autorizzazione al commercio su area pubblica [1] e relativa concessione di posteggio o l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a seconda delle tipologia di attività che si intende esercitare, come meglio specificato nelle successive sezioni.

3)  L’installazione di chioschi in aree private sono ammessi esclusivamente per attività di cui all'art.1 lett. a) e lett. d) e sono consentiti nel rispetto delle seguenti collocazioni:

-     entro il perimetro del territorio urbanizzato come da perimetro di PRG, ad esclusione del Centro Storico (zone A) del centro urbano, con limitata superficie di sistemazione esterna, ma con facilità di accesso pedonale e carrabile;

-     nel forense (pianura e collina) l’installazione è ammessa anche in zona agricola purché al servizio delle frazioni, di insediamenti produttivi o sugli assi della viabilità principale verso le zone turistiche entro e fuori il territorio comunale.

 

ART. 2 - Autorizzazione edilizia

1) L'installazione del chiosco è soggetta ad autorizzazione edilizia, la cui domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale e nel DPR 447/98 [2] e più specificatamente:

-    il titolo per la disponibilità dell'area (proprietà, uso, concessione), se trattasi di area privata;

-    lo stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;

-    le copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;

-    le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell’autorizzazione per l’allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell’ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale, ect.;

-    domanda di concessione per l’occupazione di suolo pubblico;

-    assenso della proprietà confinante, se la distanza del chiosco è inferiore a mt. 1,5.

2) A garanzia dell’adempimento degli obblighi indicati nell’autorizzazione edilizia il soggetto autorizzato dovrà presentare una polizza fidejussoria a favore del Comune. La somma garantita con la polizza sarà trattenuta dall’Amministrazione a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l’eventuale rimozione della struttura d’ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall’installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect).

3) La tipologia dei chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola deve rispettare le caratteristiche di base (tetto a due falde, aperture, colore di base bianco con rifiniture gialle e/o rosse) di cui nel progetto approvato con delibera di C. C. n. 535 del 28.5.1987, con deroga alle dimensioni planimetriche ivi indicate al fine di garantire le superfici previste all’art. 9.

4) Quanto sopra viene meno se il chiosco è collocato in un’area pubblica soggetta ad intervento di riqualificazione e/o restyling, il cui progetto preveda opere di arredo, chiosco compreso, al fine di garantirne un inserimento organico e funzionale.
In tal caso gli interventi di nuova installazione devono attenersi a quanto previsto nel progetto comunale.
I titolari delle strutture esistenti dovranno attenersi al progetto comunale di riferimento dell’area qualora intendano sostituire il chiosco con una nuova struttura.

5) Le altre tipologie di chioschi verranno valutate in sede progettuale e comunque con le limitazioni di cui al precedente comma 4.

6) Per i nuovi chioschi, già nel progetto di massima deve essere prevista un’area ad uso pubblico per la sosta di almeno tre posti auto, qualora non vi sia la presenza di parcheggi pubblici o aree di sosta. Le spese sostenute per la realizzazione del parcheggio, in area privata e/o pubblica, sono a totale carico del richiedente.

7) Il Comune può disporre la revoca dell’autorizzazione edilizia in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti e previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.

8) Non sono ammesse installazioni di chioschi nell’ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante.

 

ART. 3 - Concessione di suolo pubblico

1) La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Servizio Patrimonio ed Espropri ai sensi del Regolamento del Patrimonio Immobiliare vigente, al quale si rinvia per la normativa specifica.

2) La concessione di suolo pubblico è inerente al solo chiosco e all’eventuale area di pertinenza, se occupata permanentemente. Rimane esclusa l’eventuale area occupata temporaneamente nella stagione estiva che verrà autorizzata, se richiesta, ai sensi del vigente regolamento  Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia.

3) Per area di pertinenza s’intende l’area che viene occupata a servizio del chiosco con i camminamenti ed eventuali pannelli proteggi vento, tende avvolgibili o pensiline.

 

ART. 4 - Autorizzazione sanitaria

1) Per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 comma 1 lett. A), C) e D) è obbligatorio essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, che verrà rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.

 

ART. 5 - Parere preliminare per i nuovi chioschi

1) I soggetti interessati ad iniziare una delle attività previste al precedente art. 1, prima di presentare istanza di rilascio delle autorizzazioni, devono richiedere obbligatoriamente un parere preliminare all’Amministrazione Comunale. Detto parere viene espresso in sede di Conferenza dei Servizi, composta dai Settori ed Enti competenti, entro 60 giorni dall’istanza.

2)  La domanda  di cui al comma 1 deve contenere i seguenti dati obbligatori:

   a) estratto di P.R.G.;
  
b) documentazione fotografica del luogo;
  
c) tavola indicante l’ubicazione del chiosco;
  
d) progetto di massima;
  
e) relazione preventiva inerente le motivazioni socio-economiche, da valutare in caso di domande
      concorrenti relative alla stessa località.

ART. 6 - Norma transitoria per i chioschi esistenti

1)  I titolari di attività in chioschi già esistenti che sono sprovvisti di Autorizzazione edilizia e Contratto di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, dovranno regolarizzare le proprie posizioni entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2) I chioschi con attività di produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, esistenti prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale del 2.3.2000 [3], dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nella stessa nei termini di legge.

3) L’ampliamento di superficie utile netta di un chiosco già esistente è sottoposto all’iter previsto per il rilascio dell’autorizzazione edilizia, mentre l’inserimento dei servizi igienici, nei chioschi che ne sono attualmente sprovvisti, è da considerarsi come adeguamento alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e quindi non sottoposto ad autorizzazione edilizia.

4) Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento è necessario fare riferimento alle norme che disciplinano le diverse attività che vengono svolte all’interno dei chioschi.

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Sezione 2

PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA
E GENERI DI GASTRONOMIA

ART. 7 - Esercizio dell'attività

1) L’attività di produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia (richiamati all’art. 9 lett. c), può essere esercitata da:

     a) artigiani in possesso di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso l’esercizio dell’attività abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti di propria produzione, quali piadina romagnola e crescioni ed esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione, comprese le bevande.

     b) commercianti in possesso di autorizzazione commerciale su aree pubbliche e relativa concessione del posteggio, ai sensi della L.R. n. 12/99, rilasciate dal Comune per la vendita di prodotti del settore alimentare.

 

ART. 8 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi

1) L’attività di produzione e vendita di piadina romagnola può essere esercitata in chioschi, che abbiano i seguenti requisiti:

a) i locali per la vendita, somministrazione e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m.2,70 e comunque altezza minima non inferiore a mt.2,00;

b) la superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9.00. A tale superficie va aggiunto il servizio igienico;

c) i nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall’interno, con lavandino con rubinetto a pedale e fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00, e di superficie compresa fra un minimo di mq. 2 ed un massimo di mq. 6;

d) i materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell’attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l’emissione verso l’esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;

e) il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l’apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;

f) i chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita;

g) all’interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;

h) all’interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un’altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;

i) all’interno e all’esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;

j) allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto comunale;

k) allacciamento alla rete fognaria pubblica;

l) allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;

m) la collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;

n) il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l’attività;

o) l'autorizzazione per l'applicazione di pannelli proteggi vento, tende avvolgibili o pensiline verrà rilasciata nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e previo parere favorevole della Commissione Edilizia e dei settori interessati all’arredo urbano.

 

ART. 9 - Tipologie dei chioschi

1) L’attività svolta nei chioschi si differenzia in base alle dimensioni degli stessi e cioè:

a)  CHIOSCO CON SUPERFICIE COMPRESA TRA UN MINIMO DI MQ. 9.00 ED UN MASSIMO DI MQ. 13,99 (escluso bagno e antibagno).
In tali chioschi è consentita la produzione, la preparazione e vendita di piadina con eventuale farcitura di salumi, formaggi e/o altri prodotti alimentari pronti all’utilizzo, confezionati o pre-incartati, prodotti da laboratori autorizzati ai sensi della legge n. 283/62.

b)  SUPERFICIE COMPRESA FRA UN MINIMO DI MQ. 14 ED UN MASSIMO DI MQ. 19,99 (escluso bagno e antibagno).
In tali chioschi è consentito preparare anche gli ingredienti da utilizzare nella farcitura, limitatamente ai prodotti vegetali, alla cottura della salsiccia in budello e/o wurstel.

c)  SUPERFICIE PARI A MQ. 20.00 FINO AD UN MASSIMO DI MQ. 30 (escluso bagno e antibagno).
In tali chioschi è consentita la preparazione, in aggiunta ai prodotti previsti al comma precedente, di altre tipologie: pizza, crepes, patatine fritte e prodotti similari, salati e/o dolci, eventualmente farciti con i prodotti di cui alla precedente lett. b). I prodotti non elencati e di incerta classificazione, verranno valutati caso per caso dall’Az. USL ed indicati nell’autorizzazione sanitaria ottenuta dal titolare.

 

ART. 10 - Deroghe per i chioschi già esistenti.

1) Nei chioschi sprovvisti al proprio interno di servizio igienico, è consentita la realizzazione dello stesso, ad uso esclusivo del personale.
Qualora il servizio igienico venga realizzato con accesso dall’interno del chiosco, deve avere una superficie minima di mq. 2 compreso di antibagno.
Qualora invece il servizio venga realizzato con accesso dall’esterno, la superficie minima dovrà essere di mq. 1, senza obbligo di antibagno.

2) Nei chioschi aventi una superficie inferiore a quella minima prevista di cui all’art. 9 lett. A), può essere esercitata comunque l’attività indicata.
Tuttavia, nei chioschi privi di servizio igienico non può essere esercitata l‘attività per più di 5 ore giornaliere consecutive.

3) Nei chioschi privi di separazione fisica, tra la zona di preparazione e la zona di vendita, dovrà comunque essere presente una separazione funzionale così come descritta di seguito:

-   zona conservazione alimenti (appositi frigoriferi per affettati ed alimenti deperibili);

-   zona preparazione (idoneo piano di lavoro per la manipolazione, come specificato all’art. 8 punto h);

-   zona cottura;

-   zona vendita (apposito vetro di protezione ad altezza idonea, nel caso gli alimenti siano rivolti verso i clienti).

4) I titolari dei chioschi piadina già insediati possono chiedere il trasferimento su tutto il territorio comunale, escluso il Centro Storico, secondo le norme previste dal presente regolamento.

5) I titolari dei chioschi già insediati all’interno del Centro Storico, in deroga al precedente comma 4, possono trasferirsi nell’ambito dello stesso, secondo le norme previste dal presente regolamento.

6) I chioschi insediati nelle aree del Centro Storico (zona A del PRG) hanno la possibilità di adeguarsi alla dimensione massima di mq. 14,00 di superficie utile, escludendo tassativamente l’installazione di pannelli proteggi vento e pensiline aggiuntive (sono quindi consentiti gli elementi di chiusura dei vani finestre apribili con bracci estensibili), in quanto la particolarità di questo contesto urbano non consente di posizionare strutture provvisorie di ingombro eccessivo. Tuttavia è ammessa l’installazione di tende a sbraccio con sbalzo non superiore a ml. 1.20.

 

ART. 11 Nuovi insediamenti

1) I chioschi possono essere collocati, sia su suolo privato che su suolo pubblico, in conformità alle disposizioni degli artt.16, 17, 18 e 20 del Decreto Leg.vo n.285/1992 [4]  e successive modifiche (Nuovo Codice della Strada) e degli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada), nonché nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale vigente.
I chioschi non possono comunque essere collocati in affaccio o in prossimità della viabilità principale (come definita dal “Piano Generale del Traffico Urbano” approvato con Delibera di C.C. n. 168 del 23/07/97).

Al fine di evitare la sosta dei veicoli dei chioschi sulla viabilità principale, l’installazione degli stessi sarà consentita solo sulle strade locali [5] (come definite dal Codice della Strada art. 2 lett. F) ad una distanza di almeno 30 metri dalla viabilità principale.

2) Nell’area pubblica all’interno del Centro Storico (zona A), non possono essere collocati altri chioschi oltre quelli già esistenti, mentre su area privata i chioschi possono essere autorizzati alle condizioni sopra richiamate per il restante territorio comunale.

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Sezione 3

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

ART. 12 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività

1) In conformità a quanto stabilisce il D.Lgs. 114/98, la L.R. 12/99 e successive disposizioni, l’interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per commercio su aree pubbliche e relativa concessione di posteggio e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all’art. 5 del D. Lgs. 114/98.

2) L’attività può essere esercitata nei chioschi previa autorizzazione di cui al comma 1 e verifica da parte del competente ufficio del possesso del titolo comprovante la disponibilità dell’area, dell’autorizzazione edilizia e certificato di agibilità, della concessione di occupazione suolo pubblico.

 

ART. 13 - Norme igienico sanitarie ed edilizie.

1) Per l’attività esercitata in chioschi adibiti alla vendita di prodotti alimentari valgono le norme  di cui all’art. 8 ed altresì:

-         nei chioschi esistenti privi di servizio igienico non può essere esercitata l’attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;

-         ove non sia possibile realizzare una separazione fisica o funzionale della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio e di vendita, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;

-         avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;

-         avere un frigorifero per la conservazione dei prodotti alimentari deperibili;

-         gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;

-         zona vendita: nel caso gli alimenti siano rivolti versi i clienti, dovrà essere collocato un vetro di protezione ad altezza idonea.

 

Art. 14 - Tipologie dei chioschi

1)  La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di mq. 20.

2) In ogni chiosco, è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli proteggi vento, tenda avvolgibile e o pensilina come previsto al precedente art. 8 punto o).

 

ART.15 - Nuovi insediamenti

1)  I chioschi possono essere collocati su suolo pubblico, in conformità alle disposizioni richiamate all’art.11.

2)  Nel Centro Storico (zona A), non è prevista la collocazione di chioschi di questa tipologia.

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Sezione 4

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

ART. 16 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività

1) In conformità a quanto stabilisce la L. n. 287/91 e il D.Lgs. 114/98 e successive disposizioni, l’interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla Legge n. 287/91 e dell’iscrizione alla Camera di Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.

2) L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, previa verifica da parte del competente ufficio del possesso del titolo comprovante la disponibilità dell’area, dell’autorizzazione edilizia e certificato di agibilità, concessione di suolo pubblico e dell’autorizzazione sanitaria.

3) La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere esercitata in chioschi previo provvedimento del Sindaco ai sensi della L. n. 287/91 (e successive integrazioni) relativo alla programmazione di tali attività, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11.

 

ART. 17 - Norme igienico sanitarie ed edilizie.

1) Per i chioschi adibiti alla produzione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui all’art. 8 ed altresì:

-         i chioschi esistenti che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la propria attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;

-         ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;

-         il banco bar deve essere provvisto di lavello approvvigionato di rete acquedottistica;

-         idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata,

-         gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile.

 

ART. 18 - Tipologie dei chioschi.

1)  La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di mq. 30.
L’attività che verrà svolta sarà valutata dall’Az. USL sulla base delle dimensioni e delle attrezzature possedute e definita in sede di rilascio dell’autorizzazione sanitaria.

2) In ogni chiosco, è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli proteggi vento, tenda avvolgibile e o pensilina come previsto al precedente art. 8 punto o).

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Sezione 5

VENDITA E CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

 

Sezione 6

VENDITA FIORI E LIBRI USATI

 

Sezione 7

DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE

ART. 26 - Divieti, sanzioni e revoche.

1) E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesto ed autorizzato .

2) Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  del pagamento di una somma da £.100.000 (Euro 51,65) a £.1.000.000 (Euro 516,46), applicata secondo i principi stabiliti nella legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni. E' quindi ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'atto di accertata violazione  pari a £.200.000 (Euro 103.30). Ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria accede di diritto l'obbligo di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva. In caso di particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, si applica la sanziona amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni. La contestazione delle violazioni, nelle forme di legge, compete alle unità operative in servizio attivo di vigilanza appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Provinciale, al Servizio territoriale dell'A.R.P.A., al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

3) L'autorizzazione per l’esercizio dell’attività potrà essere revocata nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo  pubblico;
b)
sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici  mesi senza la prescritta autorizzazione del Sindaco;
c) modifica del chiosco o al parcheggio, senza la prescritta autorizzazione del Sindaco.

Per le attività artigianali o esercitate da produttori agricoli, non in possesso di autorizzazioni commerciali, il Sindaco ordina la chiusura nei casi di cui ai precedenti punti a), b), e c).

4) Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare l'autorizzazione edilizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve intendersi decaduta.

5) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

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Note

[1] D.Lgs. n. 114/98 – Titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” - Art. 27 comma 1:

lett. b): Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
lett. c): Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.

[2] Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti  produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati , nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 97 n. 59.

[3] Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

[4] D.Lgs. 30/04/92, n. 285:

Art. 16 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

1)
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
  
a)   aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
   b)
   costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazione di qualsiasi tipo e materiale;
   c)
   impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’art. 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2) In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3) In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.

5) La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.

1) Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della curvatura.

2) All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.

4) La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18 Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

1) Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2) In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3) In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell’ente proprietario, la funzionalità dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4) Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.

6) La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 20 Occupazione della sede stradale.

1) Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2) L’ubicazione dei chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dai centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4) Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.

5) La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5] Art. 2 lett. F) D. Lgs. n. 285/92

Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata per la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli altri tipi di strade.

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