Provincia
di Forlì-Cesena
Comune di Cesena
A Cesena l'ultimo bando per l'apertura di chioschi di piadina uscì a febbraio 2001 ed i requisiti erano i seguenti:
1) le
generalità complete del richiedente, il codice fiscale o la partita IVA;
2) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui al
D.Lgs. 114/98;
3) la dichiarazione dell’iscrizione al SAB (somministrazione
di alimenti e bevande) con
l’indicazione della Camera di Commercio, la data ed il numero di iscrizione;
4) l’area
di riferimento del chiosco;
5)
un progetto di massima del
chiosco indicante la tipologia della struttura nonché
l’ingombro dell’area.
Regolamento
per le attività commerciali e/o artigianali
esercitate in chioschi.
(Approvato dal C.C. con
delibera n. 169 del 30/07/01
e riscontrato dal CO.RE.CO con prot. 8311 il 24/08/01)
Art. 26
- Divieti, sanzioni e revoche
ART. 1 - Oggetto e finalità
1) Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e artigianali
di cui alla L. n. 443/85, al D.Lgs. n. 114/98, alla L.R. n.12/99 e alla L. n.
287/91, quando queste vengono esercitate
in chioschi in aree pubbliche o
private, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.
Si
definiscono chioschi quelle “installazioni precarie a servizio del pubblico
realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati, ma non fissati, al
suolo”.
Il presente regolamento
disciplina altresì le caratteristiche igienico-sanitarie ed edilizie delle
strutture e la loro collocazione.
Tali attività, salvo diverse
disposizioni legislative, sono:
a) produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia;
b) vendita di prodotti alimentari e bevande;
c) somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;
d) vendita
e consumo di frutta e verdura;
e) vendita
di fiori;
f) vendita libri usati.
Alle
attività sopra elencate e per i generi ad esse connesse è consentita la
vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare.
2) L’attività di cui alla lett. a), b), c), d), e) e f) possono essere
svolte in chioschi ubicati in aree private e/o pubbliche, salvo il possesso dei
requisiti professionali relativi al titolare dell’attività se richiesti ai
sensi delle varie discipline di riferimento, nonché dell’autorizzazione
edilizia, della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e
dell’autorizzazione sanitaria, se prevista, come descritto ai successivi art.
2, 3 e 4.
E’ ovviamente necessaria
altresì, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività di tipo
commerciale, l’autorizzazione al commercio su area pubblica [1]
e relativa concessione di posteggio o l’autorizzazione alla somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, a seconda delle tipologia di attività che si
intende esercitare, come meglio specificato nelle successive sezioni.
3) L’installazione di chioschi in aree private sono ammessi esclusivamente per attività di cui all'art.1 lett. a) e lett. d) e sono consentiti nel rispetto delle seguenti collocazioni:
- entro il perimetro del territorio urbanizzato come da perimetro di PRG, ad esclusione del Centro Storico (zone A) del centro urbano, con limitata superficie di sistemazione esterna, ma con facilità di accesso pedonale e carrabile;
- nel forense (pianura e collina) l’installazione è ammessa anche in zona agricola purché al servizio delle frazioni, di insediamenti produttivi o sugli assi della viabilità principale verso le zone turistiche entro e fuori il territorio comunale.
1)
L'installazione del chiosco è soggetta ad autorizzazione edilizia, la
cui domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere tutti gli elementi
specificati nel Regolamento Edilizio Comunale e nel DPR 447/98 [2]
e più specificatamente:
-
il
titolo per la disponibilità dell'area (proprietà, uso, concessione), se
trattasi di area privata;
-
lo
stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta
dell'area;
-
le
copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per
effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;
-
le
domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari,
dell’autorizzazione per l’allacciamento alla rete delle fognature, del
nulla-osta da parte dell’ente proprietario della strada prospiciente, se non
comunale, ect.;
- domanda
di concessione per l’occupazione di suolo pubblico;
- assenso
della proprietà confinante, se la distanza del chiosco è inferiore a mt. 1,5.
2)
A
garanzia dell’adempimento degli obblighi indicati nell’autorizzazione
edilizia il soggetto autorizzato dovrà presentare una polizza fidejussoria a
favore del Comune. La somma garantita con la polizza sarà trattenuta
dall’Amministrazione a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per
l’eventuale rimozione della struttura d’ufficio, nonché per la copertura di
eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall’installazione del
chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect).
3)
La tipologia dei chioschi per la produzione e vendita di piadina
romagnola deve rispettare le caratteristiche di base (tetto a due falde,
aperture, colore di base bianco con rifiniture gialle e/o rosse) di cui nel
progetto approvato con delibera di C. C. n. 535 del 28.5.1987, con deroga alle
dimensioni planimetriche ivi indicate al fine di garantire le superfici previste
all’art. 9.
4)
Quanto sopra viene meno se il chiosco è collocato in un’area pubblica
soggetta ad intervento di riqualificazione e/o restyling, il cui progetto
preveda opere di arredo, chiosco compreso, al fine di garantirne un inserimento
organico e funzionale.
In tal caso gli interventi di
nuova installazione devono attenersi a quanto previsto nel progetto comunale.
I titolari delle strutture
esistenti dovranno attenersi al progetto comunale di riferimento dell’area
qualora intendano sostituire il chiosco con una nuova struttura.
5)
Le altre tipologie di chioschi verranno valutate in sede progettuale e
comunque con le limitazioni di cui al precedente comma 4.
6)
Per i nuovi chioschi, già nel progetto di massima deve essere prevista
un’area ad uso pubblico per la sosta di almeno tre posti auto, qualora non vi
sia la presenza di parcheggi pubblici o aree di sosta. Le spese sostenute per la
realizzazione del parcheggio, in area privata e/o pubblica, sono a totale carico
del richiedente.
7)
Il Comune può disporre la revoca dell’autorizzazione edilizia in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del
manufatto secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti e previo
preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di
trasferire il chiosco in un'altra area.
8)
Non sono ammesse installazioni di chioschi nell’ambito di pertinenza
degli impianti per distribuzione di carburante.
1) La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Servizio Patrimonio ed Espropri ai sensi del Regolamento del Patrimonio Immobiliare vigente, al quale si rinvia per la normativa specifica.
2) La concessione di suolo pubblico è inerente al solo chiosco e all’eventuale area di pertinenza, se occupata permanentemente. Rimane esclusa l’eventuale area occupata temporaneamente nella stagione estiva che verrà autorizzata, se richiesta, ai sensi del vigente regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia.
3) Per area di pertinenza s’intende l’area che viene occupata a servizio del chiosco con i camminamenti ed eventuali pannelli proteggi vento, tende avvolgibili o pensiline.
1)
I soggetti interessati ad iniziare una delle attività previste al precedente art.
1, prima di presentare istanza di rilascio delle autorizzazioni, devono
richiedere obbligatoriamente un parere preliminare all’Amministrazione
Comunale. Detto parere viene espresso in sede di Conferenza dei Servizi,
composta dai Settori ed Enti competenti, entro 60 giorni dall’istanza.
2) La domanda di cui al comma 1 deve contenere i seguenti dati obbligatori:
a) estratto
di P.R.G.;
b) documentazione
fotografica del luogo;
concorrenti relative alla stessa località.
1)
I titolari
di attività in chioschi già esistenti che sono sprovvisti di Autorizzazione
edilizia e Contratto di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico,
dovranno regolarizzare le proprie posizioni entro 12 mesi dall’entrata in
vigore del presente regolamento.
2)
I chioschi con attività di produzione, commercio e somministrazione di
prodotti alimentari, esistenti prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza
Ministeriale del 2.3.2000 [3], dovranno essere adeguati
alle disposizioni contenute nella stessa nei termini di legge.
3)
L’ampliamento di superficie utile netta di un chiosco già esistente è
sottoposto all’iter previsto per il rilascio dell’autorizzazione edilizia,
mentre l’inserimento dei servizi igienici, nei chioschi che ne sono
attualmente sprovvisti, è da considerarsi come adeguamento alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento e quindi non sottoposto ad autorizzazione
edilizia.
4) Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento è necessario fare riferimento alle norme che disciplinano le diverse attività che vengono svolte all’interno dei chioschi.
ART. 7 - Esercizio dell'attività
1)
L’attività di produzione e vendita di piadina romagnola e generi di
gastronomia (richiamati all’art. 9 lett. c), può essere esercitata da:
a)
artigiani
in possesso di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L.
443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso
l’esercizio dell’attività abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti
di propria produzione, quali piadina romagnola e crescioni ed esclude la vendita
di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione, comprese le
bevande.
b) commercianti in possesso di autorizzazione commerciale su aree pubbliche e relativa concessione del posteggio, ai sensi della L.R. n. 12/99, rilasciate dal Comune per la vendita di prodotti del settore alimentare.
ART. 8 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi
1)
L’attività di produzione e vendita di piadina romagnola può essere
esercitata in chioschi, che abbiano i seguenti requisiti:
a)
i locali per la vendita, somministrazione e
laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m.2,70 e comunque
altezza minima non inferiore a mt.2,00;
b)
la superficie utile netta (calpestabile) dei
chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9.00. A tale superficie va aggiunto
il servizio igienico;
c) i nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall’interno, con lavandino con rubinetto a pedale e fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00, e di superficie compresa fra un minimo di mq. 2 ed un massimo di mq. 6;
d) i
materiali utilizzati per pavimentazioni,
tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli
operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell’attività dovranno
mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l’emissione
verso l’esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;
e) il rapporto di illuminazione e aerazione naturale
della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno
l’apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di
aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
f) i chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita;
g) all’interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;
h) all’interno dei chioschi i pavimenti e le pareti,
fino ad un’altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale lavabile e
disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di
vendita;
i) all’interno e all’esterno dovranno essere
collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a
pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;
j) allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto
comunale;
k) allacciamento alla rete
fognaria pubblica;
l) allacciamento alla rete di distribuzione di energia
elettrica;
m) la collocazione del chiosco non deve pregiudicare
la salubrità e sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;
n) il
titolare deve provvedere alla pulizia dell'area
circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito
di merci e di materiali inerenti l’attività;
o)
l'autorizzazione per l'applicazione di pannelli
proteggi vento, tende avvolgibili o pensiline verrà rilasciata nel rispetto
delle norme previste dal Codice della Strada e previo parere favorevole della
Commissione Edilizia e dei settori interessati all’arredo urbano.
1)
L’attività svolta nei chioschi si differenzia in
base alle dimensioni degli stessi e cioè:
a) CHIOSCO
CON SUPERFICIE COMPRESA TRA UN MINIMO DI MQ. 9.00 ED UN MASSIMO DI MQ. 13,99
(escluso bagno e antibagno).
In tali chioschi è consentita
la produzione, la preparazione e vendita di piadina con eventuale farcitura di
salumi, formaggi e/o altri prodotti alimentari pronti all’utilizzo,
confezionati o pre-incartati, prodotti da laboratori autorizzati ai sensi della
legge n. 283/62.
b) SUPERFICIE
COMPRESA FRA UN MINIMO DI MQ. 14 ED UN MASSIMO DI MQ. 19,99 (escluso bagno e
antibagno).
In tali chioschi è consentito
preparare anche gli ingredienti da utilizzare nella farcitura, limitatamente ai
prodotti vegetali, alla cottura della salsiccia in budello e/o wurstel.
c) SUPERFICIE
PARI A MQ. 20.00 FINO AD UN MASSIMO DI MQ. 30 (escluso bagno e antibagno).
In tali chioschi è consentita
la preparazione, in aggiunta ai prodotti previsti al comma precedente, di altre
tipologie: pizza, crepes, patatine fritte e prodotti similari, salati e/o dolci,
eventualmente farciti con i prodotti di cui alla precedente lett. b). I prodotti
non elencati e di incerta classificazione, verranno valutati caso per caso
dall’Az. USL ed indicati nell’autorizzazione sanitaria ottenuta dal
titolare.
ART. 10 - Deroghe per i chioschi già esistenti.
1)
Nei chioschi sprovvisti al proprio interno di
servizio igienico, è consentita la realizzazione dello stesso, ad uso esclusivo
del personale.
Qualora il servizio igienico
venga realizzato con accesso dall’interno del chiosco, deve avere una
superficie minima di mq. 2 compreso di antibagno.
Qualora invece il servizio
venga realizzato con accesso dall’esterno, la superficie minima dovrà essere
di mq. 1, senza obbligo di antibagno.
2)
Nei chioschi aventi una superficie inferiore a
quella minima prevista di cui all’art. 9 lett. A), può essere esercitata
comunque l’attività indicata.
Tuttavia,
nei chioschi privi di servizio igienico non può essere esercitata l‘attività
per più di 5 ore giornaliere consecutive.
3)
Nei chioschi privi di separazione fisica, tra la
zona di preparazione e la zona di vendita, dovrà comunque essere presente una
separazione funzionale così come descritta di seguito:
-
zona
conservazione alimenti (appositi frigoriferi per affettati ed alimenti
deperibili);
-
zona
preparazione (idoneo piano di lavoro per la manipolazione, come specificato all’art. 8
punto h);
-
zona
cottura;
-
zona
vendita (apposito vetro di protezione ad altezza idonea, nel caso gli alimenti
siano rivolti verso i clienti).
4) I titolari dei chioschi piadina già insediati possono chiedere il trasferimento su tutto il territorio comunale, escluso il Centro Storico, secondo le norme previste dal presente regolamento.
5)
I titolari dei chioschi già insediati all’interno del Centro Storico,
in deroga al precedente comma 4, possono trasferirsi nell’ambito dello stesso,
secondo le norme previste dal presente regolamento.
6)
I chioschi insediati nelle aree del Centro Storico (zona A del PRG) hanno
la possibilità di adeguarsi alla dimensione massima di mq. 14,00 di superficie
utile, escludendo tassativamente l’installazione di pannelli proteggi vento e
pensiline aggiuntive (sono quindi consentiti gli elementi di chiusura dei vani
finestre apribili con bracci estensibili), in quanto la particolarità di questo
contesto urbano non consente di posizionare strutture provvisorie di ingombro
eccessivo. Tuttavia è ammessa l’installazione di tende a sbraccio con sbalzo
non superiore a ml. 1.20.
1)
I chioschi possono essere collocati, sia su suolo privato che su suolo
pubblico, in conformità alle disposizioni degli artt.16, 17, 18 e 20 del
Decreto Leg.vo n.285/1992 [4]
e successive modifiche (Nuovo
Codice della Strada) e degli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 495/92 e
successive modifiche (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada),
nonché nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale vigente.
I chioschi non possono
comunque essere collocati in affaccio o in prossimità della viabilità
principale (come definita dal “Piano Generale del Traffico Urbano” approvato
con Delibera di C.C. n. 168 del 23/07/97).
Al fine di evitare la sosta
dei veicoli dei chioschi sulla viabilità principale, l’installazione degli
stessi sarà consentita solo sulle strade locali [5]
(come definite dal Codice della Strada art. 2 lett. F) ad una distanza di almeno
30 metri dalla viabilità principale.
2)
Nell’area pubblica all’interno del Centro Storico (zona A), non
possono essere collocati altri chioschi oltre quelli già esistenti, mentre su
area privata i chioschi possono essere autorizzati alle condizioni sopra
richiamate per il restante territorio comunale.
ART. 12 - Autorizzazione
all’esercizio dell’attività
1)
In conformità a quanto stabilisce il D.Lgs. 114/98, la L.R. 12/99 e
successive disposizioni, l’interessato deve presentare richiesta di
autorizzazione per commercio su aree pubbliche e relativa concessione di
posteggio e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e
professionali indicati all’art. 5 del D. Lgs. 114/98.
2)
L’attività può essere esercitata nei chioschi previa autorizzazione
di cui al comma 1 e verifica da parte del competente ufficio del possesso del
titolo comprovante la disponibilità dell’area, dell’autorizzazione edilizia
e certificato di agibilità, della concessione di occupazione suolo pubblico.
ART. 13 - Norme igienico
sanitarie ed edilizie.
1)
Per l’attività esercitata in chioschi adibiti alla vendita di prodotti
alimentari valgono le norme di cui
all’art. 8 ed altresì:
-
nei
chioschi esistenti privi di servizio igienico non può essere esercitata
l’attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
-
ove
non sia possibile realizzare una separazione fisica o funzionale della zona
preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio e di vendita, dovrà
comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e
delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
-
avere
un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda,
distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;
- avere un frigorifero per la conservazione dei prodotti alimentari deperibili;
- gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;
-
zona
vendita: nel caso gli alimenti siano rivolti versi i clienti, dovrà essere
collocato un vetro di protezione ad altezza idonea.
2)
In
ogni chiosco, è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli
proteggi vento, tenda avvolgibile e o pensilina come previsto al precedente art.
8 punto o).
1)
I chioschi possono essere collocati su suolo
pubblico, in conformità alle disposizioni richiamate all’art.11.
2) Nel Centro Storico (zona A), non è prevista la collocazione di chioschi di questa tipologia.
ART. 16 - Autorizzazione
all’esercizio dell’attività
1)
In conformità a quanto stabilisce la L. n. 287/91 e il D.Lgs. 114/98 e
successive disposizioni, l’interessato deve presentare richiesta di
autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e a tal fine deve
essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla Legge n. 287/91 e
dell’iscrizione alla Camera di Commercio per la somministrazione di alimenti e
bevande.
2)
L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, previa verifica da
parte del competente ufficio del possesso del titolo comprovante la disponibilità
dell’area, dell’autorizzazione edilizia e certificato di agibilità,
concessione di suolo pubblico e dell’autorizzazione sanitaria.
3)
La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere
esercitata in chioschi previo provvedimento del Sindaco ai sensi della L. n.
287/91 (e successive integrazioni) relativo alla programmazione di tali attività,
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11.
1)
Per i chioschi adibiti alla produzione, somministrazione e vendita di
prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui all’art. 8 ed altresì:
-
i
chioschi esistenti che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la
propria attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
-
ove
non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona
preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere
garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da
conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
-
il
banco bar deve essere provvisto di lavello approvvigionato di rete
acquedottistica;
-
idonee
attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili
in regime di temperatura controllata,
-
gli
arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e
disinfettabile.
ART.
18 - Tipologie dei chioschi.
2) In ogni chiosco, è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli proteggi vento, tenda avvolgibile e o pensilina come previsto al precedente art. 8 punto o).
1)
E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non
preventivamente richiesto ed autorizzato .
2)
Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle
disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da £.100.000 (Euro 51,65) a £.1.000.000 (Euro 516,46),
applicata secondo i principi stabiliti nella legge 24.11.1981, n.689 e
successive modificazioni ed integrazioni. E' quindi ammesso il pagamento in
misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'atto di
accertata violazione pari a £.200.000
(Euro 103.30). Ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria accede di diritto
l'obbligo di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva. In caso di
particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa
violazione due volte in un anno, si applica la sanziona amministrativa
accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni. La
contestazione delle violazioni, nelle forme di legge, compete alle unità
operative in servizio attivo di vigilanza appartenenti al Corpo della Polizia
Municipale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della
Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia
Provinciale, al Servizio territoriale dell'A.R.P.A., al Dipartimento di
Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.
3)
L'autorizzazione per l’esercizio dell’attività potrà essere
revocata nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo
pubblico;
b) sospensione
dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta autorizzazione del Sindaco;
c) modifica del chiosco o al parcheggio, senza la
prescritta autorizzazione del Sindaco.
Per le attività artigianali o esercitate da produttori agricoli, non in possesso di autorizzazioni commerciali, il Sindaco ordina la chiusura nei casi di cui ai precedenti punti a), b), e c).
4)
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare l'autorizzazione edilizia,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve intendersi decaduta.
5) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
[1]
D.Lgs. n. 114/98 – Titolo X “Commercio al
dettaglio su aree pubbliche” - Art. 27 comma 1:
lett. b):
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese
quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed
ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
lett. c):
Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della
quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione
all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.
[2] Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati
, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell’art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 97 n. 59.
[3] Requisiti igienico sanitari per il commercio dei
prodotti alimentari sulle aree pubbliche
[4] D.Lgs. 30/04/92, n. 285:
Art. 16 -
Fasce
di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori
dei centri abitati.
1)
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi
confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque
escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente
alle strade, edificazione di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi
vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei
divieti indicati, alla classificazione di cui all’art. 2, comma 2, nonché
alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le
quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare
disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste
come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice
civile.
2) In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l’area
di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal
punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle
distanze nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
3) In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto
da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria
di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4)
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.
5) La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
17
-
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei
centri abitati.
1)
Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita
a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito,
osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza
della curvatura.
2)
All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite
per le strade in rettilineo.
3)
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire seicentomila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.
4) La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 18 Fasce di rispetto ed aree di visibilità
nei centri abitati.
1)
Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate
nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2)
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l’area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze
stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3)
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell’ente proprietario, la funzionalità dell’intersezione stessa e le
fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4)
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque
ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il
campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5)
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.
6)
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 20 Occupazione della sede stradale
1)
Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli,
baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione
della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto
un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla
circolazione.
2) L’ubicazione dei chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dai centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3)
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui
agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da
parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei
pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere
all'’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui
all'’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è
ammessa l'’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una
zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o
impedita capacità motoria.
4) Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.
5)
La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5]
Art. 2 lett. F) D. Lgs. n. 285/92
Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata per la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli altri tipi di strade.