Comune di Bagnacavallo
Regolamento
comunale concernente
l'attività di produzione e vendita di piadina romagnola
e prodotti affini.
(Approvato dal C.C. con
delibera n. 6 del 29/01/98
e riscontrato dal CO.RE.CO con prot. 900 il 11/02/98)
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1) Le presenti norme costituiscono il Regolamento Comunale concernente lo svolgimento dell’attività di produzione e vendita di piadina romagnola e prodotti affini.
Art. 2 - Prescrizioni generali
1) I chioschi per la produzione e la vendita di piadina romagnola e prodotti affini possono essere collocati, previa apposita autorizzazione, sia sul suolo pubblico che in area privata.
2) Al riguardo dovranno osservarsi i seguenti criteri e le seguenti prescrizioni:
- le
installazioni sono vietate su tutte le aree prospicienti le strade esterne ai
centri abitati;
- è consentito il mantenimento delle strutture esistenti già autorizzate alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che non siano
in contrasto con altre norme, siano prospicienti a strade comunali e non siano
di intralcio o pericolo per la circolazione;
- in ogni caso l’installazione sarà vietata nei tratti di strada in prossimità
degli incroci ove siano predisposte le corsie direzionali e comunque dovranno
essere rispettate le condizioni generali previste dal Nuovo Codice della Strada;
- non è ammessa l’installazione di
chioschi nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti;
- il chiosco dovrà essere inserito in area dotata di congruo parcheggio;
- nell’area circostante il chiosco non è consentita l’installazione di tavoli e sedie, né di qualunque strumento od oggetto afferente l’attività di somministrazione;
- il chiosco potrà occupare una superficie da un minimo di mq. 8 ad un massimo di mq. 9,60;
- il chiosco dovrà essere realizzato in materiale prefabbricato ed avere una tipologia riconducibile allo schema di vista prospettica riportato nell’allegato n. 1 e comunque approvato dalla Commissione Edilizia.
Art. 3 - Requisiti igienico-sanitari
1) Per quanto riguarda le disposizioni in materia igienico-sanitaria si demanda a quanto previsto dalla legge ed al Regolamento comunale d’Igiene vigente.
2) Ai fini del rilascio della concessione edilizia è dovuto il parere preventivo dell’A.U.S.L.
3) L’esercizio dell’attività è subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria.
Art. 4 - Ulteriori disposizioni di carattere igienico-sanitario
1) Tutti coloro che esercitano l’attività di produzione e vendita di piadina romagnola e prodotti affini dovranno essere muniti di libretto di idoneità sanitaria.
2)
L’impasto potrà essere preparato sia all’interno del chiosco che in altro
luogo.
Qualora la preparazione avvenga in altro luogo, esso dovrà avere le
caratteristiche del laboratorio artigianale e le caratteristiche
igienico-sanitarie previste dal Regolamento Comunale d’Igiene e dovrà altresì
essere autorizzato il trasporto.
Qualora l’impasto venga preparato all’interno del chiosco, quest’ultimo dovrà possedere i requisiti previsti per i laboratori artigianali ai sensi del Regolamento Comunale d’Igiene vigente.
Art. 5 - Tipologia dei chioschi e autorizzazione urbanistico-edilizia
1) I chioschi, per quanto concerne la loro collocazione e la relativa autorizzazione urbanistico-edilizia, dovranno essere conformi alle norme del Regolamento Comunale Edilizio riguardanti l’installazione e l’autorizzazione di strutture precarie.
2) Dovrà comunque sempre essere sentita la Commissione Comunale Edilizia.
Art. 6 - Autorizzazione all'installazione dei chioschi e documentazione obbligatoria
1) L’autorizzazione all’installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle condizioni ambientali, dell’estetica, del decoro, dell’igiene e delle esigenze del traffico; avrà carattere precario, potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune, senza che l’interessato abbia a pretendere alcun indennizzo o possa vantare diritti.
2) La richiesta di autorizzazione all’installazione dovrà essere presentata al Sindaco su carta legale, firmata da tecnico abilitato, corredata dalla seguente documentazione in 4 copie:
a) planimetria catastale, scala 1:2000, riferita ad un’area di almeno ml. 100 per parte, calcolati dal punto di collocazione del chiosco, riportante punti salienti o di riferimento;
b) planimetria in scala 1:100 dell’area asservita al chiosco, comprensiva dell’ubicazione del chiosco stesso, dell’individuazione del parcheggio con relativi posti auto ed accessi alla sede stradale;
c) pianta, prospetti, sezione, in scala 1:50, del chiosco;
d) relazione tecnica illustrativa;
e)dimostrazione, da parte del richiedente, della disponibilità dell’area interessata (diritto di proprietà o altro diritto di godimento o disponibilità per le aree private e nullaosta di concessione per le aree pubbliche).
3) Dovranno comunque osservarsi le norme generali in materia di prevenzione incendi.
4) Nel caso che il chiosco debba essere installato nel centro storico del Comune, dovranno essere presentate una o più riproduzioni fotografiche del luogo in cui il medesimo dovrebbe essere collocato.
Art.
7 - Configurazione giuridica dell'attività di produzione e vendita di piadina
romagnola
e
prodotti affini
1) L’attività di produzione e vendita di piadina romagnola e prodotti affini viene considerata attività di carattere artigianale.
2) Gli esercenti tale attività sono pertanto soggetti alla normativa vigente in materia di imprese artigianali.
3) L’attività dovrà essere esercitata direttamente da non più di tre addetti compresi i titolari.
Art. 8 - Indicazione dei prodotti di cui è ammessa la vendita
1) L’esercente l’attività artigianale di produzione e vendita di piadina romagnola e prodotti affini potrà vendere solamente i seguenti prodotti di propria produzione: PIADINA ROMAGNOLA, CRESCIONI e PIZZE FRITTE.
2) La piadina romagnola potrà essere farcita con formaggi, salumi in genere, stagionati ed affettati, e con insaccati freschi cotti sul posto.
3) Per crescione si intende un prodotto costituito da un involucro di impasto di piadina romagnola contenente salumi, verdure, formaggi, marmellate, mostarde, crema al cioccolato, altri prodotti alimentari conservati sott’olio e sott’aceto, creme e salse con esclusione di quelle a base di latte e uova.
4) E’ assolutamente vietata la vendita al dettaglio di qualunque altro prodotto alimentare non compreso tra quelli sopra citati; gli stessi non possono essere venduti separatamente dalla piadina e dai prodotti affini di cui costituiscono la farcitura.
5) E’ consentita la vendita delle bevande analcoliche, con esclusione della somministrazione, a coloro che risultano in possesso dei requisiti soggettivi necessari.
Art. 9 - Sanzioni e violazioni
1) Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti per i rispettivi settori.
2) Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge e alle norme dei Regolamenti Edilizio e Sanitario.
Art. 10 - Sospensione e revoca
1) L’attività di produzione e vendita di piadina romagnola e prodotti affini non potrà essere sospesa per un periodo superiore ad anni uno, pena la revoca dell’autorizzazione all’installazione; il Sindaco potrà concedere deroghe alla suddetta disposizione purché in presenza di gravi e comprovati motivi.
2) E’ prevista la revoca anche nel caso di cui all’art. 6, comma 1, di cui al presente Regolamento.
3) In caso di ripetute violazioni delle normative igienico-sanitarie, si rinvia a quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti del settore.
Art. 11 - Norme transitorie e finali
1) Con l’entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dalla Amministrazione Comunale.